La riforma del lavoro sportivo, entrata definitivamente in vigore il 1° luglio 2023, ma oggetto di ulteriori numerosi interventi e chiarimenti nel corso dei mesi, ha introdotto un quadro normativo unitario per i rapporti di lavoro nel settore. Questa disciplina speciale mira a superare le criticità precedenti, offrendo tutele previdenziali e assicurative anche ai soggetti che, in passato, percepivano compensi classificati come “redditi diversi”. Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), comprendere e applicare correttamente le nuove regole è fondamentale per evitare contenziosi e garantire la corretta gestione lavoratori sportivi. Questo post si propone come guida per navigare gli adempimenti , la tassazione e i la contribuzione nell’ambito del lavoro sportivo nel settore dilettantistico.
La Riforma del Lavoro Sportivo: Un Nuovo Quadro per le ASD
Il cuore della riforma è il Decreto Legislativo 36/2021, modificato successivamente per affinare alcuni aspetti. L’obiettivo principale è riconoscere il valore sociale dello sport e introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo. Per le ASD, che operano nell’area del dilettantismo con prevalente finalità altruistica, la riforma definisce chiaramente chi è il lavoratore sportivo e quali sono le tipologie contrattuali utilizzabili.
Chi è il Lavoratore Sportivo per le ASD?
Secondo l’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021, è lavoratore sportivo colui che, indipendentemente dal settore (professionistico o dilettantistico) e dal genere, esercita un’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), o di altri soggetti tesserati (come Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, CONI, CIP, Sport e salute S.p.A.).
Le figure specificamente individuate sono l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara. La definizione include anche ogni altro tesserato che svolga, verso corrispettivo, mansioni considerate necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle discipline.
È fondamentale sottolineare che non sono considerati lavoratori sportivi:
- Coloro che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale nel settore dilettantistico (queste possono essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa non sportiva ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 36/2021).
- Coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione con abilitazione rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che richiedono l’iscrizione in appositi albi professionali.
Tipologie Contrattuali nell’Area del Dilettantismo
Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo asd si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo. Questa presunzione non opera se la prestazione non rientra tra quelle sportive (art. 25.1) o se l’ente non fa parte dell’ordinamento sportivo, o se si tratta di professionisti con albi esterni.
La legge riconosce la possibilità che l’attività di collaboratori sportivi dilettantismo sia svolta con le seguenti tipologie contrattuali:
- Lavoro Subordinato: Sebbene presunto autonomo nel dilettantismo, può sussistere un rapporto di lavoro subordinato se ricorrono oggettivamente gli indici tipici di una prestazione subordinata ai sensi dell’art. 2094 c.c., pur nel rispetto delle specificità dello sport (art. 26 D.Lgs. 36/2021).
- Lavoro Autonomo (con Partita IVA): Quando mancano i caratteri della subordinazione o ricorrono specifici requisiti (attività svolta nell’ambito di singole o poche manifestazioni legate nel tempo, mancanza di vincolo di frequenza ad allenamenti).
- Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co.): Questa è la forma presunta per il lavoro sportivo asd quando ricorrono congiuntamente specifici requisiti nei confronti del medesimo committente:
- La durata delle prestazioni, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali (escluso il tempo di partecipazione alle manifestazioni sportive).
- Le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali o degli enti di promozione.
Questi requisiti sono sufficienti a far presumere la natura autonoma del rapporto (specificamente come co.co.co.), non essendo applicabile la disciplina dell’etero-organizzazione nel lavoro sportivo.
- Prestazioni Autonome Occasionali: Reintrodotte dal D.Lgs. 120/2023 (in vigore dal 5 settembre 2023), sono possibili “secondo la normativa vigente e ricorrendone i presupposti”. La loro remunerazione può rientrare nei “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lett. l, Tuir). Tuttavia, il preciso trattamento fiscale in relazione alla soglia dei €15.000 annui è ancora in attesa di chiarimenti definitivi dall’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti Obbligatori per le ASD
La riforma semplifica alcune procedure per le ASD, ma introduce nuovi obblighi di comunicazione, incentrati sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
- Comunicazione del Rapporto: L’ASD (o altri soggetti dell’ordinamento sportivo) è tenuta a comunicare al RASD i dati del rapporto di lavoro sportivo. Questa comunicazione equivale alla comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego (modello UniLav). Per i contratti di collaboratori sportivi dilettantismo (co.co.co. e autonomi), la comunicazione al RASD è un’opzione alternativa all’invio tramite il portale del Ministero del Lavoro.
- Termini di Comunicazione: La comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. Per i direttori di gara e figure assimilate, le comunicazioni possono essere cumulative per un ciclo di prestazioni non superiore a 30 e in un arco temporale non superiore a 3 mesi, ma entro 10 giorni dalle singole manifestazioni devono essere comunicati, all’interno del RASD, i nominativi e i compensi.
- Libro Unico del Lavoro (LUL): L’iscrizione nel LUL è obbligatoria. Per i collaboratori sportivi dilettantismo, l’iscrizione può avvenire in un’unica soluzione alla fine di ciascun anno di riferimento, entro 30 giorni dalla fine dell’anno. I compensi possono comunque essere erogati anticipatamente.
- Prospetto Paga: Per i collaboratori sportivi dilettantismo e i lavoratori autonomi che percepiscono compensi annuali complessivi inferiori a €15.000, non è obbligatoria l’emissione del prospetto paga, fermo restando l’obbligo di tenuta del LUL.
- Comunicazione Volontari: Le ASD devono comunicare i nominativi e l’importo dei rimborsi erogati ai volontari tramite il RASD, in un’apposita sezione, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.
Trattamento Tributario e Contributivo
La riforma introduce importanti agevolazioni per il lavoro sportivo asd, in particolare in termini di tassazione e contributi .
- Esenzione Fiscale: I compensi derivanti da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Nel calcolo di questa soglia si tiene conto anche dell’esenzione (€10.000,00) già prevista dalla normativa precedente (art. 67, comma 1, lett. m, Tuir) per i compensi percepiti fino al 30 giugno 2023. Il lavoratore sportivo deve rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi sportivi dilettantistici percepiti nell’anno solare.
- Esenzione IRAP: Per i collaboratori sportivi nel dilettantismo che percepiscono compensi complessivi annui inferiori a 85.000 euro, tali compensi non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.
- Contribuzione Previdenziale: I lavoratori sportivi dilettanti (titolari di co.co.co., prestazioni autonome o occasionali) sono iscritti alla Gestione Separata INPS, mentre non sono assicurati all’INAIL per gli aspetti infortunistici, come invece deve essere per le collaborazioni sportive amministrativo-gestionali.
- Soglia Contributiva: L’obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS scatta solo per la parte di compenso eccedente l’importo di €5.000,00 annui. Questo significa che per compensi fino a €5.000 annui non sono dovuti contributi INPS.
- Base Imponibile Ridotta (fino al 2027): Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) dovuta alla Gestione Separata per i dilettanti è calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Questa riduzione, pur comportando un risparmio immediato, riduce la base imponibile e, di conseguenza, le future prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute solo per gli importi effettivamente versati.
- Volontari e Soglie: I rimborsi spese erogati ai volontari sportivi, pur non costituendo reddito, concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità (€15.000 fiscale e €5.000 contributivo). Questo meccanismo ha una chiara finalità antielusiva.
Un Caso Specifico: I Maestri di Sci
Una figura particolare nel panorama sportivo è quella del maestro di sci. Nonostante svolgano un’attività didattica e formativa tipica di un “istruttore”, i maestri di sci sono esclusi dalla definizione di lavoratore sportivo ai sensi della riforma. La ragione risiede nel fatto che la loro abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo (disciplinata dalla L. 81/91) e richiede l’iscrizione in un apposito albo professionale.
Di conseguenza, ai maestri di sci non si applicano le specifiche agevolazioni fiscali e contributive previste per i lavoratori sportivi dilettanti. L’esenzione fiscale fino a €15.000 e la soglia contributiva di €5.000 non sono a loro destinate. Dal punto di vista previdenziale, l’INPS ha specificato in passato che i maestri di sci devono iscriversi alla Gestione Commercianti. La loro gestione, quando collaborano con ASD per gite o lezioni, non segue quindi le regole ordinarie del lavoro sportivo asd, ma le normative fiscali e contributive ordinarie per i professionisti iscritti all’albo.
Volontari Sportivi e Dipendenti Pubblici nel Contesto delle ASD
È importante distinguere nettamente il lavoratore sportivo dal volontario sportivo. Il volontario mette a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, con finalità amatoriali. La gratuità è un carattere essenziale. Anche se possono ricevere rimborsi spese (ora soggetti a comunicazione obbligatoria trimestrale tramite RASD), questi rimborsi concorrono al raggiungimento delle soglie fiscali e contributive se superano determinati importi.
I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche possono svolgere attività di lavoro sportivo retribuito a favore delle ASD. Questa possibilità è soggetta alle limitazioni e cause di incompatibilità previste dalla normativa generale sul pubblico impiego (art. 53 D.Lgs. 165/2001). Il recente D.L. 71/2024 ha semplificato la procedura:
- Per compensi annui fino a €5.000, è sufficiente una comunicazione preventiva all’Amministrazione di appartenenza.
- Per compensi superiori a €5.000 annui, è necessaria la previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Gli enti sportivi devono comunicare all’Amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro il trentesimo giorno successivo alla fine di ciascun anno o alla cessazione del rapporto.
Conclusioni
La riforma lavoro sportivo 2023 ha rappresentato un cambiamento epocale per le ASD e la gestione lavoratori sportivi, introducendo definizioni chiare, nuove tipologie contrattuali, specifici adempimenti lavoro sportivo e un regime di tassazione lavoro sportivo e contributi lavoro sportivo più strutturato e, per certi aspetti, agevolato nell’area del dilettantismo. Navigare queste novità richiede attenzione e competenza, soprattutto per gestire correttamente le comunicazioni al Registro RASD e l’applicazione delle soglie fiscali e contributive.
Comprendere le distinzioni tra le varie figure (lavoratore sportivo, volontario, professionista con albo esterno come i maestri di sci) e le regole che le disciplinano è essenziale per la conformità normativa e la serenità gestionale delle ASD.
Di fronte alla complessità della materia e alle continue evoluzioni normative, affidarsi a professionisti esperti in consulenza del lavoro e nell’elaborazione di paghe e contributi specifici per il settore sportivo può fare la differenza per garantire la corretta gestione lavoratori sportivi e ottimizzare gli aspetti fiscali e contributivi . Per maggiori informazioni contatta il nostro studio.



