Il Decreto Flussi, formalmente il D.P.C.M. del 29 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2023, stabilisce la programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri nel territorio italiano, in conformità con il Testo Unico sull’Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998). Le disposizioni attuative sono state fornite con la circolare interministeriale n° 648 del 30 gennaio 2023. La procedura per l’ottenimento del permesso di soggiorno lavoro per cittadini extracomunitari è stata oggetto di semplificazioni, specialmente per gli ingressi previsti nell’ambito delle quote immigrazione definite annualmente. L’obiettivo di queste semplificazioni è accelerare l’assunzione di personale straniero per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.
Il Decreto Flussi e le Quote d’Ingresso
Ogni anno un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fissa una quota massima di ingressi di cittadini stranieri residenti all’estero. Questa quota è suddivisa tra diverse tipologie di lavoro:
- Lavoro non stagionale e lavoro autonomo:
- destinate a lavoro subordinato non stagionale in settori specifici come autotrasporto merci conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale. Queste, normalmente, vengono riservate a cittadini di specifici Paesi (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina). Altre unità sono per cittadini di Paesi con cui entreranno in vigore accordi di cooperazione migratoria in corso d’anno.
- Altre quote sono per cittadini stranieri che hanno completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine. Questi lavoratori hanno un diritto di prelazione per l’ingresso in Italia.
- Mentre una minoranza sono per lavoratori di origine italiana fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in paesi extra comunitari.
- Nell’ambito della quota totale per lavoro non stagionale e autonomo, delle quote sono specificamente riservate per motivi di lavoro autonomo, destinate a categorie come imprenditori, liberi professionisti (regolamentati o meno), titolari di cariche societarie, artisti di chiara fama, e cittadini che intendono costituire imprese “start-up innovative”.
- Lavoro stagionale: unità riservate all’ingresso per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Anche per il lavoro stagionale, le quote sono prevalentemente destinate a cittadini dei Paesi elencati (gli stessi del lavoro subordinato non stagionale). Una quota è riservata a lavoratori stagionali che sono già stati in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro richiede un nulla osta pluriennale. Un’ulteriore quota per il settore agricolo è riservata ai lavoratori i cui nulla osta sono presentati da specifiche organizzazioni professionali dei datori di lavoro (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative), le quali si impegnano a seguire il procedimento fino alla firma del contratto.
È inoltre autorizzata la conversione di determinati permessi di soggiorno esistenti in permessi di soggiorno lavoro: permessi per lavoro stagionale in lavoro subordinato, permessi per studio/tirocinio/formazione professionale in lavoro subordinato, permessi UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri in lavoro subordinato. Sono anche previste conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo: permessi per studio/tirocinio/formazione e permessi UE di lungo periodo da altri Stati membri.
Le domande vengono presentate telematicamente. La presentazione delle domande richiede il possesso di un’identità SPID da parte dell’utente. Le domande vengono accolte in base alla cronologia di invio (click day).
La Procedura di Assunzione: Verifiche Preliminari e Richiesta Nulla Osta
Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore non comunitario residente all’estero deve seguire una procedura che prevede due passaggi principali:
- Verifica presso il Centro per l’Impiego: Il datore di lavoro deve presentare una richiesta di personale al Centro per l’Impiego competente per verificare l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale con le caratteristiche richieste. Questo obbligo, già esistente ma non formalizzato in una procedura, è stato disciplinato dal D.P.C.M.. L’ANPAL ha adottato un modello specifico per questa “richiesta di personale ai fini della verifica di indisponibilità”. La verifica si considera compiuta in uno dei seguenti casi:
- Assenza di riscontro dal Centro per l’Impiego entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.
- Non idoneità del lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego, accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta.
- Mancata presentazione ingiustificata del lavoratore segnalato al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla richiesta. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente al Centro per l’Impiego l’esito del colloquio o la mancata presentazione. Questa verifica non è richiesta per i lavoratori stagionali e per quelli che hanno completato percorsi di formazione all’estero, i quali hanno un diritto di prelazione all’ingresso.
- Richiesta del Nulla Osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI): La richiesta di nulla osta può essere presentata allo Sportello Unico Immigrazione solo dopo che la verifica presso il Centro per l’Impiego è stata compiuta. Il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) attestante il verificarsi di una delle circostanze che rendono la verifica compiuta (mancata risposta del CPI, non idoneità del lavoratore, mancata presentazione al colloquio).
La Semplificazione Chiave: Il Ruolo dell’Asseverazione e del Consulente del Lavoro
Una delle novità più significative, prorogata anche per il 2023, riguarda la semplificazione delle verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (anche stagionale). Queste verifiche, precedentemente affidate agli Ispettorati del Lavoro (ITL), sono ora demandate in via esclusiva a specifici professionisti e organizzazioni:
- I Consulenti del Lavoro.
- Avvocati o dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti ai rispettivi albi (con obbligo di comunicazione agli ITL).
- Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Questi soggetti sono incaricati di verificare l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa. L’ITL, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, mantiene la possibilità di effettuare controlli a campione successivi.
Cosa Verifica il Consulente del Lavoro (e Altri Soggetti Abilitati)?
Le verifiche che i professionisti e le organizzazioni devono effettuare prima del rilascio dell’asseverazione riguardano:
- Capacità patrimoniale: L’impresa deve essere in grado di sostenere gli oneri di assunzione in relazione al numero di lavoratori richiesti e mantenere una struttura patrimoniale bilanciata nel tempo.
- Equilibrio economico-finanziario: L’impresa deve poter far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento e agli investimenti necessari, operando in condizioni che permettano di ripristinare la ricchezza consumata.
- Fatturato: La somma dei ricavi da cessioni di beni/servizi fatturati.
- Numero dei dipendenti: L’unità media di personale dipendente negli ultimi due anni, inclusi quelli già richiesti con procedure di immigrazione.
- Tipo di attività svolta: Anche in riferimento al suo carattere continuativo o stagionale.
Le verifiche su capacità patrimoniale ed equilibrio economico-finanziario devono tener conto di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui per ciascun lavoratore che si intende assumere, come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o bilancio. Nel settore agricolo, si possono considerare anche indici dalla dichiarazione IVA (volume d’affari netto), IRAP, ed eventuali contributi comunitari.
Oltre a questi elementi, il professionista o l’organizzazione deve acquisire ulteriore documentazione:
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per verificare l’assenza di debiti con gli istituti previdenziali.
- Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) da parte del datore di lavoro/rappresentante legale:
- Assenza di indagini o condanne (anche non definitive) per reati specifici contro la sicurezza, dignità dei lavoratori, e reati legati all’immigrazione lavoro Italia.
- Insussistenza, negli ultimi due anni, di violazioni per l’impiego di manodopera irregolare.
- Giustificazione delle esigenze sottostanti la richiesta dei nulla osta, indicando eventuali nuovi impegni contrattuali che spieghino un maggior numero di richieste rispetto all’anno precedente.
- Dichiarazione di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri soggetti o, se presentate, l’indicazione del numero di lavoratori e l’esito.
In caso di esito positivo delle verifiche e acquisizione della documentazione, viene rilasciata l’apposita asseverazione. Questa asseverazione, sotto la responsabilità (anche penale) del dichiarante, deve dettagliare le verifiche effettuate e la documentazione verificata. Il datore di lavoro allega l’asseverazione alla richiesta di assunzione lavoratori extracomunitari. Il professionista o l’organizzazione che rilascia l’asseverazione deve conservare la documentazione per almeno cinque anni.
L’asseverazione non è richiesta per le istanze presentate direttamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale che hanno sottoscritto appositi protocolli d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impegnandosi a garantire il rispetto dei requisiti da parte dei propri associati. In questo caso, il nulla osta viene rilasciato sulla base della richiesta dell’organizzazione, che comunque deve conservare la documentazione per cinque anni.
Tempistiche Accelerate e Silenzio Assenso
Un’ulteriore semplificazione riguarda i tempi di rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso.
- Per il lavoro subordinato non stagionale, il termine per il rilascio del nulla osta da parte dello SUI è di 30 giorni dalla ricezione della domanda online.
- Per il lavoro stagionale, il termine per il rilascio del nulla osta rimane di 20 giorni dalla ricezione della domanda.
- Il visto d’ingresso in Italia, richiesto sulla base del nulla osta (subordinato o stagionale), deve essere rilasciato entro 20 giorni dalla domanda.
È stato introdotto un meccanismo di silenzio assenso. Se, decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda (per il non stagionale), non sono emerse ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato telematicamente alle rappresentanze diplomatiche italiane, che dovranno rilasciare il visto entro 20 giorni. Questo permette al lavoratore di iniziare a lavorare anche se non sono state acquisite tutte le informazioni su potenziali elementi ostativi. Tuttavia, se elementi ostativi (come condanne penali o motivi di sicurezza) vengono accertati successivamente, scatta la revoca del nulla osta, del visto e la risoluzione di diritto del contratto di lavoro. Per i lavoratori stagionali, il silenzio assenso si applica entro 20 giorni se ricorrono specifiche condizioni (lavoratore già autorizzato dallo stesso datore nei 5 anni precedenti e rispetto delle condizioni del permesso precedente).
Soggetti Esclusi dalla Procedura
La procedura descritta non si applica a soggetti nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione, a quelli segnalati come non ammissibili o considerati una minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza. Sono esclusi anche i soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per specifici reati, tra cui quelli contro la libertà personale, stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reati legati alla prostituzione o sfruttamento di minori, o per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Tuttavia, per i soggetti con procedimenti penali o amministrativi in corso per ingresso e soggiorno illegale (esclusi i reati contro l’immigrazione clandestina) al momento della domanda di nulla osta, tali procedimenti sono sospesi fino al rilascio del permesso di soggiorno.
Navigare la normativa immigrazione lavoro in Italia può essere complesso, con procedure specifiche, requisiti stringenti e adempimenti che richiedono attenzione. L’asseverazione da parte di un Consulente del Lavoro è diventata un passaggio fondamentale per molti datori di lavoro che desiderano procedere con l’assunzione lavoratori extracomunitari nell’ambito del Decreto Flussi e ottenere il relativo permesso di soggiorno lavoro. La corretta verifica requisiti datore di lavoro, l’ottemperanza alla regolarità contributiva immigrazione (DURC), e la gestione adeguata del contratto di lavoro extracomunitari sono essenziali per il successo della pratica.
Per una consulenza personalizzata e assistenza nella gestione delle pratiche del Decreto Flussi per l’ottenimento dell’asseverazione, vi invitiamo a contattare il nostro studio. Saremo al vostro fianco per guidarvi attraverso la procedura e assicurarvi il rispetto di tutti gli adempimenti normativi.



