La Gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025): Analisi Tecnica e Operativa

Illustrazione isometrica 3D su una scrivania da ufficio che mostra una bilancia in equilibrio. Sul piatto sinistro, un'icona argentata di un edificio per uffici con il simbolo del dollaro rappresenta il TFR in azienda. Sul piatto destro, una piantina dorata cresce da una pila di monete d'oro, rappresentando il Fondo Pensione. Sullo sfondo, un calendario da tavolo indica chiaramente l'anno 2026. Lo stile è moderno e professionale, con colori blu navy, bianco e oro.

Introduzione: Il TFR nel Nuovo Paradigma del Welfare

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), istituto giuridico peculiare del diritto del lavoro italiano disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile, sta attraversando una fase di trasformazione strutturale senza precedenti. Storicamente concepito come una forma di “salario differito” con funzione di ammortizzatore sociale al termine della carriera lavorativa, il TFR è divenuto, a partire dalla riforma del 2007, il motore principale per il finanziamento della previdenza complementare (il cosiddetto “secondo pilastro”). Con l’approvazione della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha impresso un’accelerazione decisiva a questo processo di finanziarizzazione del risparmio dei lavoratori, introducendo meccanismi di automatismo che modificano radicalmente gli obblighi in capo ai datori di lavoro e le opzioni disponibili per i dipendenti.

La ratio normativa è chiara: a fronte di un sistema pensionistico pubblico (primo pilastro) che, basato sul metodo contributivo puro, promette tassi di sostituzione sempre più esigui rispetto all’ultima retribuzione percepita, lo Stato necessita di convogliare massicciamente il risparmio privato verso i fondi pensione. Per farlo, la Legge 199/2025 supera la logica della volontarietà pura, potenziando il meccanismo del “silenzio-assenso” e riducendo le finestre decisionali, creando un contesto operativo in cui l’inerzia del lavoratore si traduce in una scelta previdenziale irreversibile.

Analizziamo in profondità le implicazioni giuslavoristiche, fiscali e gestionali della riforma. Non ci limiteremo a esporre le novità normative, ma esploreremo le ripercussioni operative per gli uffici HR, le strategie di Total Reward e le analisi di convenienza finanziaria, fornendo strumenti pratici per gestire la transizione che culminerà nelle scadenze del 1° luglio 2026. L’obiettivo è dotare Datori di Lavoro e Consulenti di una bussola tecnica per gestire la conformità normativa e supportare i dipendenti in scelte consapevoli.

Capitolo 1: L’Evoluzione Normativa del TFR e il Contesto della Riforma 2026

Per comprendere la portata delle modifiche introdotte dalla Legge 199/2025, è indispensabile contestualizzare l’istituto del TFR nella sua evoluzione storica e nella sua duplice natura: fonte di liquidità per le imprese e strumento di risparmio previdenziale per i lavoratori.

1.1 Dalla Liquidazione alla Previdenza: Un cambio di paradigma

Fino al 31 dicembre 2006, il TFR rimaneva quasi esclusivamente all’interno delle casse aziendali (salvo opzioni volontarie sporadiche). Per le imprese, questo rappresentava una forma di auto-finanziamento a basso costo, indicizzato all’inflazione (1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT) e privo di costi di istruttoria bancaria. Con il D.Lgs. 252/2005, entrato in vigore nel 2007, si è rotto questo monopolio, introducendo la scelta destinatoria: lasciare il TFR in azienda o conferirlo ai fondi pensione.

Tuttavia, i dati COVIP e le analisi di settore mostrano che, dopo quasi vent’anni, l’adesione alla previdenza complementare non ha raggiunto i livelli sperati, assestandosi su percentuali che lasciano scoperta una vasta fetta di popolazione lavorativa, specialmente tra i giovani. La Legge 199/2025 interviene proprio su questo “fallimento” comportamentale, introducendo meccanismi di nudging (spinta gentile) molto più aggressivi, trasformando l’adesione da opzione a “default” normativo.

1.2 I Pilastri della Legge 199/2025

La manovra finanziaria per il 2026 agisce su tre direttrici fondamentali che ridefiniscono l’ecosistema del TFR:

  1. Adesione Automatica Rafforzata (Silenzio-Assenso): Riduzione dei tempi di scelta per i neoassunti.

  2. Centralizzazione della Liquidità (Fondo Tesoreria INPS): Abbassamento delle soglie dimensionali per l’obbligo di versamento del TFR dei “silenti” all’INPS, sottraendo liquidità alle PMI in crescita.

  3. Incentivazione Fiscale: Innalzamento del limite di deducibilità dei contributi volontari a € 5.300, per rendere più attraente il “pacchetto” previdenziale.

Questa architettura normativa sposta il baricentro della gestione del TFR: non più un adempimento statico di fine rapporto, ma un processo dinamico di gestione finanziaria e comunicativa che inizia dal primo giorno di assunzione.

Capitolo 2: Il Nuovo Meccanismo di Silenzio-Assenso e le Regole di Adesione

L’articolo 1, commi 203-205 della Legge 199/2025 riscrive le regole del gioco per l’adesione alla previdenza complementare. La novità più impattante è la differenziazione delle procedure tra “neoassunti” e  dipendenti che siano già stati occupati,  con tempistiche e modalità operative distinte che richiedono un’attenta mappatura da parte degli uffici del personale.

2.1 I Neoassunti: La Finestra dei 60 Giorni (Dal 1° Luglio 2026)

A partire dal 1° luglio 2026, per tutti i lavoratori del settore privato (con la sola esclusione dei lavoratori domestici) che instaurano un nuovo rapporto di lavoro (inteso come primo rapporto in assoluto), il semestre di scelta (6 mesi) viene abolito e sostituito da una finestra molto più breve di 60 giorni.

Il funzionamento operativo del nuovo automatismo: Al momento dell’assunzione, il lavoratore si trova, di fatto, “pre-iscritto” alla previdenza complementare. L’onere della scelta attiva viene ribaltato: non deve più scegliere di aderire, ma deve scegliere di rinunciare.

  • Termine Perentorio: Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per compilare il modulo (TFR2 rivisitato) ed esprimere la volontà di mantenere il TFR secondo il regime dell’art. 2120 c.c. (in azienda o Fondo Tesoreria).

  • Conseguenze dell’Inerzia: Se allo scadere del 60° giorno il lavoratore non ha espresso alcuna volontà formale, scatta l’adesione automatica. Il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, viene conferito al fondo pensione di riferimento.

  • Trascinamento Contributivo: Un aspetto tecnico cruciale è che l’adesione automatica comporta anche il versamento dell’eventuale contributo datoriale previsto dal CCNL, oltre al contributo minimo a carico del lavoratore. La norma prevede un’eccezione di salvaguardia: se la Retribuzione Annua Lorda (RAL) del dipendente è inferiore all’importo dell’assegno sociale, il prelievo contributivo aggiuntivo non scatta, proteggendo i redditi minimi.

2.2 Lo Stock dei Dipendenti: Informativa e Raccolta Dichiarazioni

La riforma non si limita ai nuovi ingressi. Per i milioni di lavoratori che siano già stati occupati alla data del 1° luglio 2026.

A questi lavoratori, in caso di nuova assunzione e contestualmente ad essa, il datore di lavoro dovrà fornire un’informativa  sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare, in maniera attiva, quale sia stata la scelta che il lavoratore abbia effettuato in precedenza in merito alla previdenza complementare. A tal fine, i datori di lavoro dovranno farsi rilasciare una dichiarazione da parte dei lavoratori in fase di assunzione.

Si attende il rilascio, da parte Ministeriale, dei moduli di scelta TFR aggiornati secondo la nuova normativa.

2.3 La Gerarchia “Entità-Centrica” della Destinazione

In caso di silenzio-assenso, dove finiscono i soldi? La Legge 199/2025 rafforza la gerarchia delle destinazioni, privilegiando la contrattazione collettiva.

La destinazione segue un ordine a cascata rigoroso:

  1. Fondo Negoziale/Contrattuale: È la destinazione prioritaria. Si tratta del fondo chiuso previsto dal CCNL applicato (es. Fonte per il commercio, Cometa per i metalmeccanici, Prevedi per gli edili).

  2. Fondo a Maggiore Rappresentatività: Se in azienda coesistono più accordi o fondi, il TFR confluisce in quello che conta il maggior numero di iscritti tra i dipendenti dell’azienda stessa.

  3. Fondo Residuale (COMETA): In assenza totale di riferimenti contrattuali (casi rari, ma possibili in settori non coperti o per figure atipiche), la norma individua nel Fondo Cometa il “porto sicuro” residuale nazionale per la raccolta delle adesioni tacite.

Questa struttura “entità-centrica” mira a rafforzare i fondi di categoria, garantendo che il risparmio previdenziale resti all’interno dell’ecosistema contrattuale di riferimento.

Capitolo 3: Il Fondo di Tesoreria INPS e le Nuove Soglie Dimensionali

Parallelamente alla spinta verso i fondi privati, la Legge di Bilancio 2026 ridisegna il perimetro di applicazione del Fondo di Tesoreria INPS. Questo intervento ha un impatto diretto sulla liquidità delle Piccole e Medie Imprese (PMI), che storicamente hanno utilizzato il TFR come forma di finanziamento interno a tasso agevolato.

3.1 La Dinamica delle Soglie: Cronologia degli adempimenti 2026-2032

Fino al 2025, l’obbligo di versare il TFR inoptato all’INPS scattava solo per le aziende con almeno 50 dipendenti (calcolati sulla media 2006). La nuova normativa introduce un meccanismo progressivo che abbassa l’asticella e rende l’obbligo dinamico.

Tabella 1: Cronoprogramma delle Soglie per il Fondo Tesoreria INPS
Periodo di Applicazione Soglia Dimensionale (Dipendenti Medi) Impatto Operativo
Dal 1° Gennaio 2026 ≥ 50 dipendenti
(raggiunti anche post-startup)
Include tutte le aziende che sono cresciute oltre i 50 addetti negli anni successivi all'inizio attività (precedentemente esonerate se sotto soglia all'avvio).
Biennio Transitorio (2026-2027) ≥ 60 dipendenti È prevista una "franchigia" temporanea. Solo per questi due anni, l'obbligo scatta se si superano i 60 addetti, per dare tempo alle aziende tra 50 e 59 di adeguare i flussi di cassa.
Dal 2032 in poi ≥ 40 dipendenti Estensione strutturale dell'obbligo alle PMI più piccole, riducendo ulteriormente la disponibilità di TFR in azienda.

3.2 Analisi dell’Impatto Finanziario per le Imprese

Il passaggio al Fondo di Tesoreria INPS non è neutro per il bilancio aziendale.

  • Perdita di Liquidità: L’azienda deve versare mensilmente (tramite F24) la quota di TFR maturando. Questo sottrae cassa operativa immediata.

  • Costo del Lavoro: Sebbene l’azienda perda liquidità, ottiene in cambio l’esonero dall’obbligo di rivalutazione del TFR (che passa a carico dell’INPS) e alcune misure compensative (es. deduzione dal reddito d’impresa di una quota pari al 4% o 6% dell’importo versato, esonero dal contributo al Fondo di Garanzia 0,20%).

  • Gestione Amministrativa: Il datore di lavoro deve gestire il doppio binario nel flusso UNIEMENS, distinguendo le quote mantenute in azienda (per i vecchi assunti in regime di esenzione) da quelle da versare all’INPS (per i nuovi obblighi).

Insight dell’Esperto: Molte aziende nella fascia 40-60 dipendenti sottovalutano questo aspetto. Il versamento all’INPS è equiparato alla contribuzione obbligatoria: il mancato versamento comporta sanzioni civili e penali per omissione contributiva, oltre al blocco del DURC. È fondamentale pianificare i flussi di cassa del 2026 considerando questa uscita monetaria mensile.

Capitolo 4: Analisi Comparativa Fiscale e Finanziaria (TFR vs Fondi)

La scelta tra mantenere il TFR in azienda (o INPS) e destinarlo a un fondo pensione non è solo una questione di “automatismo”, ma di convenienza economica. La Legge 199/2025 accentua il divario fiscale tra le due opzioni, rendendo la previdenza complementare matematicamente più vantaggiosa nel medio-lungo periodo.

4.1 La Forbice Fiscale: Tassazione Separata vs Sostitutiva

Il trattamento fiscale è la leva principale utilizzata dal legislatore per orientare la scelta.

Tabella 2: Confronto del Trattamento Fiscale e Finanziario (TFR in Azienda vs Fondo Pensione)
Variabile TFR in Azienda / INPS
(Regime art. 2120 c.c.)
Fondo Pensione
(Previdenza Complementare)
Rendimento Lordo 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT.
Garantisce il potere d'acquisto ma offre rendimenti reali minimi nel lungo periodo.
Variabile in base alla linea (Garantita, Obbligazionaria, Azionaria).
Storicamente superiore all'inflazione su orizzonti temporali >10 anni.
Tassazione sui Rendimenti 17% sulla rivalutazione annuale. 20% (o 12,5% per la quota in Titoli di Stato).
Aliquota media effettiva spesso intorno al 15-16%.
Tassazione Finale (Riscatto/Erogazione) Tassazione Separata: Aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni.
Minimo 23%, ma sale spesso al 28-35% o 43% per redditi medi e alti.
Tassazione Agevolata: Aliquota del 15%.
Si riduce dello 0,30% annuo dopo il 15° anno, fino a un minimo del 9%.
Deducibilità Fiscale Nessuna. Il TFR accantonato non riduce l'imponibile IRPEF annuale. Contributi volontari deducibili fino a € 5.300 annui (nuovo limite 2026).
Risparmio fiscale immediato in busta paga (aliquota marginale).
Flessibilità (Anticipi) Anticipo max 70% solo dopo 8 anni.
Causali ristrette (sanità, prima casa). Tassazione svantaggiosa (separata).
Anticipo 30% senza causale (dopo 8 anni).
Anticipo 75% per sanità (sempre).
Tassazione agevolata (23% o 15-9%).

4.2 L’Impatto delle Nuove Aliquote IRPEF 2026

La Legge di Bilancio 2026 rimodula le aliquote IRPEF, riducendo l’aliquota del secondo scaglione (da 28k a 50k) dal 35% al 33%.

  • Effetto sul TFR in Azienda: La tassazione separata si basa sull’aliquota media. La riduzione dell’IRPEF abbassa leggermente il prelievo finale sul TFR in azienda per i redditi medi, ma il divario con il 9-15% dei fondi pensione rimane abissale (spesso oltre 15-20 punti percentuali di differenza).

4.3 Il Nuovo Limite di Deducibilità (€ 5.300)

A partire dal 2026, la soglia di deducibilità fiscale per i contributi volontari (escluso il TFR) sale a € 5.300.

Esempio di Leva Fiscale: Un quadro con reddito di € 45.000 (aliquota marginale 33%) che versa € 5.300 al fondo pensione, ottiene un risparmio fiscale immediato di € 1.749 l’anno. Questo “sconto” fiscale, reinvestito o goduto, rappresenta un rendimento immediato garantito del 33% sull’investimento, impossibile da replicare con il TFR in azienda.

Capitolo 5: Guida Operativa per gli Uffici HR e Scenari Pratici

La gestione della transizione richiede un approccio attivo da parte delle Risorse Umane. L’errore o l’omissione informativa non sono più opzioni percorribili, pena il rischio di contenziosi per “danno previdenziale”.

5.1 Checklist degli Adempimenti HR (Timeline 2026)

Ecco un programma operativo per gestire le scadenze critiche:

  1. Gennaio 2026 – Analisi Dimensionale:

    • Verificare la media dipendenti del 2025. Se si superano i 60 addetti, attivare le procedure per il versamento al Fondo Tesoreria INPS (matricola DM10, codici autorizzazione), da porre in essere una volta che verrà rilasciata l’apposita circolare INPS con le istruzioni su come procedere.

  2. Luglio 2026 – Inizio Applicazione – Nuovi Assunti:

    • Implementare nel processo di assunzione la consegna del nuovo modulo TFR2  per i 60 giorni, che verrà rilasciato a livello ministeriale.

    • Impostare scadenziari automatici nel software paghe per monitorare il 60° giorno dall’assunzione. Se manca il modulo -> iscrizione automatica al fondo contrattuale.

5.2 Scenario di Calcolo e Gestione Pratica

Caso Studio A: L’Azienda in Crescita (Soglia 60 dipendenti) La Alpha Srl, azienda metalmeccanica, ha avuto una media di 62 dipendenti nel 2025. Non aveva mai versato al Fondo Tesoreria.

  • Impatto 2026: Dal cedolino di gennaio 2026, per tutti i dipendenti che tengono il TFR in azienda, la Alpha Srl dovrà versare la quota maturanda all’INPS.

  • Gestione Finanziaria: Se il monte retributivo è di 1,8 milioni di euro, il TFR annuo è circa € 133.000. Questa liquidità esce dalle casse aziendali mese per mese. L’HR deve coordinarsi con il CFO per pianificare questo cash-out.

Caso Studio B: Il Neoassunto “Silente” Luca viene assunto il 10 luglio 2026. L’azienda gli consegna il modulo.

  • Entro l’8 settembre 2026 (60 giorni): Luca non restituisce il modulo.

  • Azione HR: Dal cedolino di ottobre 2026 (competenza settembre), l’azienda deve iscrivere Luca al Fondo Cometa (CCNL Metalmeccanici). Deve versare: 1) TFR maturato da luglio; 2) Contributo Aziendale (es. 2% della retribuzione base); 3) Contributo Minimo Lavoratore (trattenuto in busta paga).

  • Errore da Evitare: Non versare il contributo datoriale perché il dipendente non ha scelto. Con il silenzio-assenso, il contributo datoriale è obbligatorio (salvo RAL < Assegno Sociale).

Capitolo 6: Risposte Rapide

Per facilitare la comprensione immediata, ecco tre sintetici alle domande più frequenti, tra quelle maggiormente richieste

“Cosa cambia concretamente per il TFR nel 2026?”

Nel 2026 il TFR subisce una rivoluzione su due fronti. 

Primo, l’Adesione Automatica ai fondi pensione: dal 1° luglio 2026, i lavoratori di prima assunzione hanno solo 60 giorni per rifiutare il fondo, altrimenti il TFR viene trasferito d’ufficio (silenzio-assenso). I lavoratori già occupati in precedenza dovranno ricevere apposita informativa all’atto della nuova assunzione e presentare dichiarazione in merito alla scelta precedente. 

Secondo, il Fondo Tesoreria INPS: l’obbligo di versare il TFR all’INPS si estende alle aziende che raggiungono i 60 dipendenti (nel biennio 26-27), sottraendo liquidità alle imprese in crescita che prima trattenevano il TFR in azienda.

“Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo ai fondi pensione dopo la Legge 199/2025?”

Dopo la Legge 199/2025, la convenienza matematica pende nettamente verso i Fondi Pensione.

  • Fiscale: Il fondo pensione offre una tassazione finale tra il 9% e il 15%, contro la tassazione separata del TFR in azienda che parte dal 23% e sale con il reddito (spesso oltre il 30%).

  • Rendimento: Il TFR in azienda protegge dall’inflazione ma non cresce realmente. I fondi offrono rendimenti composti e, soprattutto, il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, che è “soldi gratis” persi se si lascia il TFR in azienda.

  • Deducibilità: Versare al fondo permette di dedurre fino a € 5.300 annui, generando un risparmio fiscale immediato in busta paga.

“Quali sono i nuovi obblighi comunicativi per gli uffici HR?”

Gli uffici HR devono implementare tre azioni critiche:

  1. Aggiornamento dell’Onboarding (assunzione): Fornire ai neoassunti (dal 01/07/2026) l’informativa sull’adesione automatica e il nuovo modulo TFR2 con scadenza a 60 giorni.

  2. Campagna Dipendenti occupati in precedenza: Informare i lavoratori in fase di assunzione sul funzionamento degli accordi per la previdenza complementare e farsi rilasciare dichiarazione circa la scelta effettuata in occasione del precedente rapporto di lavoro.

  3. Monitoraggio Soglie: A gennaio di ciascun anno, nel biennio 2026-2027, verificare se l’azienda supera i 60 dipendenti per attivare i versamenti al Fondo Tesoreria INPS, evitando sanzioni per omissione contributiva.

Capitolo 7: Strategie di Total Reward e Welfare

La riforma del TFR non deve essere subita passivamente come un mero adempimento burocratico. Per i consulenti del lavoro e gli HR Manager, rappresenta un’opportunità strategica per rivedere le politiche di Total Reward.

Utilizzare la leva della previdenza complementare come strumento di retention e attrazione dei talenti diventa cruciale. In un mercato del lavoro dove il welfare aziendale è sempre più apprezzato, comunicare efficacemente i vantaggi del contributo datoriale e della tassazione agevolata trasforma un obbligo di legge in un valore percepito dal dipendente. Le aziende virtuose non si limiteranno a consegnare il modulo, ma organizzeranno sessioni di financial well-being per spiegare ai dipendenti perché, dati alla mano, l’adesione al fondo (magari con un contributo volontario che l’azienda può decidere di inserire oltre il minimo contrattuale) è la scelta razionale per il loro futuro.


Conclusioni

La Legge di Bilancio 2026 segna il definitivo passaggio del TFR da “liquidazione” a “pensione di riserva”. Per le aziende, questo significa maggiore complessità amministrativa e minore liquidità interna. Per i lavoratori, significa essere spinti verso una scelta previdenziale necessaria ma vincolante. Il ruolo del Consulente del Lavoro diventa centrale:  garante della conformità normativa e consulente strategico per trasformare un obbligo in un’opportunità di pianificazione finanziaria e previdenziale. Le scadenze del 1° gennaio e del 1° luglio 2026 sono vicine: prepararsi ora è l’unico modo per evitare sanzioni e gestire il cambiamento con serenità.

FAQ – Domande Frequenti

1. Sono un’azienda con 55 dipendenti. Devo versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS nel 2026? Dipende dalla tempistica di crescita. La nuova normativa prevede una fase transitoria specifica per il biennio 2026-2027, durante la quale la soglia per l’obbligo di versamento è fissata a 60 dipendenti. Se nel 2025 la tua media è stata di 55 dipendenti, per il momento sei escluso dall’obbligo e puoi continuare a gestire il TFR in azienda. Tuttavia, è fondamentale pianificare a lungo termine: dal 2028 la soglia tornerà a 50 dipendenti e dal 2032 scenderà ulteriormente a 40.

2. Se un neoassunto non fa alcuna scelta entro 60 giorni, dove finisce esattamente il suo TFR? In caso di silenzio (mancata rinuncia entro 60 giorni), la legge stabilisce una gerarchia precisa per la destinazione del TFR. In prima istanza, confluisce nel Fondo Pensione Negoziale previsto dal CCNL applicato dall’azienda (es. Fonte per il terziario). Se in azienda sono presenti più forme pensionistiche, va a quella con il maggior numero di iscritti. In assenza totale di riferimenti contrattuali o aziendali, il TFR finisce al Fondo Cometa (fondo dei metalmeccanici), individuato come fondo “residuale” nazionale per le adesioni tacite.

3. È possibile revocare l’adesione automatica al fondo pensione una volta scattata? No, l’adesione alla previdenza complementare è per sua natura giuridica irreversibile. Una volta che il TFR inizia a essere versato al fondo (sia per scelta esplicita che per effetto del silenzio-assenso), non può più essere riportato in azienda o trasferito all’INPS. Il lavoratore può solo trasferire la posizione ad un altro fondo pensione (dopo un periodo minimo di permanenza, solitamente 2 anni) o richiedere le prestazioni previste (anticipazioni, riscatto) al verificarsi delle condizioni di legge, ma non può tornare al regime di TFR come liquidazione ordinaria.

4. Qual è il vantaggio concreto del nuovo limite di deducibilità a 5.300 euro? L’innalzamento del limite di deducibilità da € 5.164,57 a € 5.300 a partire dal 2026 offre un maggiore spazio fiscale per i versamenti volontari. I contributi versati al fondo pensione (escluso il TFR) fino a questa soglia vengono sottratti dal reddito imponibile IRPEF. Per un lavoratore con un reddito lordo di 40.000 euro (aliquota marginale 33% nel 2026), versare il massimo deducibile di € 5.300 comporta un risparmio fiscale immediato di circa € 1.749. Inoltre, queste somme godranno di una tassazione agevolata al momento dell’erogazione (max 15%, min 9%), molto più bassa delle aliquote IRPEF evitate oggi.

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