Il D.Lgs 120/2023, detto anche “Correttivo Bis” della riforma del Lavoro Sportivo, è stato pubblicato in G.U. il 04 settembre scorso.
Nelle speranze di molti avrebbe dovuto contenere dei chiarimenti e delle semplificazioni inerenti al contenuto della Riforma del settore che, alla sua pubblicazione, aveva lasciato tutti a cercare di districarsi nel buio dei meandri di una misura di legge che introduceva di tutto ma non spiegava niente.
Anche il correttivo, purtroppo, non è stato il faro che tutti si aspettavano e che avrebbe squarciato le tenebre di una normativa oscura per portarci all’illuminazione su termini, adempimenti e gestione; semmai si è rivelato essere la flebile fiammella di una candela.
Nel frattempo, però, interpreti ed operatori hanno cercato di dare un senso al dettato normativo e, una prima considerazione da fare, salvo eventuali successive smentite da parte degli organi competenti, riguarda l’eventuale cumulabilità dei redditi percepiti dal lavoratore sportivo delle società sportive dilettantistiche con eventuali altri redditi da lavoro dipendente o autonomo altrimenti percepiti.
L’interpretazione che viene data escluderebbe questo tipo di cumulo, in quanto la norma che regolamenta l’attività sportiva è norma speciale e, come tale, costituisce eccezione alla norma generale prevista dal TUIR.
I redditi fino a Euro 15.000,00 annui percepiti dal lavoratore sportivo in ambito dilettantistico risulteranno pertanto esenti da imposizione fiscale anche se il lavoratore in questione percepisse altri redditi al di fuori dell’ambito sportivo (che quindi verranno tassati regolarmente).
Il decreto ha introdotto comunque alcune semplificazioni nella gestione di questi lavoratori, come ad esempio la possibilità di comunicare le collaborazioni sportive, nuovo obbligo introdotto dalla riforma, non solo dal portale del RAS (Registro delle Attività Sportive) ma anche con i consueti canali utilizzati per la gestione del collocamento.
Inoltre, relativamente alla gestione delle “buste paga” dei collaboratori sportivi, queste possono essere gestite con i normali software paghe in uso presso i nostri studi, e non è più previsto, come indicato nel primo decreto, che la società debba compilarli su un’apposita piattaforma telematica che dovrebbe essere messa on line, sempre sul sito del RAS, prossimamente (?)
Inoltre, in sede di prima applicazione della norma, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Da ultimo, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga e l’iscrizione del LUL può’ avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Relativamente invece alla presunzione di genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate dalle associazioni dilettantistiche, si evidenzia come questa intervenga laddove la prestazione del collaboratore non superi le 24 ore settimanali, con esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
Questo però non significa che oltre tale limite non possano essere stipulati di Co.Co.Co., ma che in quel caso non opera la presunzione di genuinità e, in caso di ispezione o di contestazione, sarà necessario provarne la genuinità, ossia il non ricorrere dei parametri che portano alla subordinazione (lavoro dipendente).
Per approfondimenti su questo tema, prenota una prima consulenza gratuita presso il nostro studio, www.pieffestudio.org/contatti



