La Finanziaria per il 2024 ha introdotto la misura che prevede l’esonero del 100% dal versamento della contribuzione IVS della gestione INPS per le lavoratrici madri.

Questa la norma come è stata passata dagli organi di informazione e dal passaparola.

Da chiarire anzitutto che non si tratta di un bonus, come spesso viene scritto sui social o come ci sentiamo chiedere ormai da settimane: il datore di lavoro non eroga alcuna somma aggiuntiva e le lavoratrici no si troveranno alcuna voce retributiva in aggiunta a quelle che normalmente appaiono nelle loro buste paga.

Si tratta solamente di una riduzione totale dei contributi INPS che tutti i lavoratori versano, tramite il datore di lavoro che li trattiene, all’ente previdenziale.

Passiamo ora ad esaminare la normativa.

Dopo vari chiarimenti e dopo l’emissione, ad inizio febbraio, della circolare applicativa INPS è ora possibile anche valutare la portata della norma ed il suo funzionamento.

Per prima cosa vanno evidenziate le limitazioni soggettive per le lavoratrici che possono accedere al beneficio:

La decontribuzione spetta:

  • Dal 01/01/2024 al 31/12/2026 (applicabile a partire da febbraio 2024 con recupero del mese di gennaio tramite appositi codici Uniemens).
  • Alle lavoratrici madri con almeno 3 figli (per il solo 2024 anche alle lavoratrici con almeno 2 figli) e con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il limite di applicabilità è il compimento dei 18 anni del il figlio più giovane (10 anni per la deroga del 2024 alle lavoratrici con 2 figli).

Il requisito matura con la nascita del 3° figlio (2° per il 2024) e si mantiene fino ai limiti sopra indicati, anche se i figli più grandi compiono la maggiore età o non sono più a carico o conviventi (affido esclusivo al padre, emancipazione, ecc.)

  • Limite mensile massimo della decontribuzione pari a Euro 250,00 (Euro 3.000,00 annui).

Ovviamente la misura ricomprende anche le lavoratrici con figli adottivi o in affidamento.

Il trattamento agevolato vale anche per le lavoratrici con contratto di apprendistato ma non alle lavoratrici domestiche.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, la misura decorre dalla data di trasformazione.

La misura è alternativa alla riduzione dei contributi conto dipendenti del 6% sull’aliquota totale del 9,19% (9,49% per l’industria) spettante a tutti i lavoratori dipendenti con reddito, verificato mensilmente, non superiore ad Euro 2.692,00 (7% per i redditi non superiori a Euro 1.923,00/mese), in quanto l’importo massimo della decontribuzione per le lavoratrici madri è superiore a quello della misura generale.

Questo significa che la portata della nuova norma, in molti casi definita impropriamente “Bonus Mamme”, è piuttosto limitata: il differenziale tra lo sgravio dei contributi per tutti i lavoratori dipendenti e quello per le lavoratrici madri, in termini monetari, è molto esiguo.

Ad esempio, prendendo come riferimento il limite massimo di reddito della misura generale (Euro 2.692,00), la riduzione contributiva generale del 6% ammonterebbe ad Euro 247,39, mentre la lavoratrice madre, applicando la norma in discorso, potrebbe arrivare a Euro 250,00. Ovviamente riducendo il reddito, la forbice si amplia leggermente, ma bisogna anche tenere presente che, sotto la soglia reddituale inferiore (1.923,00 Euro), lo sgravio generale aumenta al 7%, lasciando quindi una differenza di un paio di punti percentuali tra una misura e l’altra (ad esempio con un imponibile di Euro 1.900,00, la differenza tra l’esonero e la riduzione contributiva sarebbe di una quarantina di euro).

Operativamente le lavoratrici dovranno comunicare al datore di lavoro la richiesta di applicazione della misura, indicando i codici fiscali dei figli. Si allega per comodità un fac-simile di comunicazione che, comunque, può essere presentata in qualsiasi forma.

I datori di lavoro dovranno esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice e le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli. Per quanto concerne la comunicazione dei codici fiscali dei figli, potrà anche essere effettuata dalla lavoratrice direttamente all’Inps. Relativamente a quest’ultima indicazione, l’Istituto dovrà predisporre un’apposita procedura: attendiamo pazienti notizie in merito.

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro o, in via alternativa, da parte della lavoratrice, comporta la revoca del beneficio fruito.

Per quanto l’agevolazione possa legittimamente essere richiesta dalle competenze di gennaio 2024 i datori di lavoro potranno esporla a partire dal mese competenza febbraio 2024, valorizzando eventualmente i valori arretrati del mese di gennaio.