Come ormai risaputo, l’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 ha introdotto un bonus una tantum pari ad Euro 150,00 per i lavoratori dipendenti, sulla falsa riga del bonus da Euro 200,00 erogato con la mensilità di luglio.
Similmente a quanto già avvenuto a luglio, il bonus verrà erogato in automatico, con la retribuzione di competenza novembre 2022 (elaborazioni di inizio dicembre 2022), a tutti i lavoratori che presentano le caratteristiche indicate nella norma.
In particolare il requisito principale è quello di avere nel mese di novembre 2022 una retribuzione imponibile non eccedente l’importo di 1.538 Euro (quindi parecchio inferiore a quella precedentemente prevista per il bonus “estivo”).
Come in precedenza tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di:
– uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
– pensione o assegno sociale;
– pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
– trattamenti di accompagnamento alla pensione;
– reddito di cittadinanza;
Diversamente dalla volta precedente INPS ha rilasciato la scorsa settimana una bozza di dichiarazione da far sottoscrivere ai lavoratori, che provvediamo ad inviare in allegato alla presente.
Vogliate gentilmente notare che la copia sottoscritta dai lavoratori va conservata in azienda e non è necessario che venga inviata al nostro studio. Viceversa bisognerà comunicarci ogni caso in cui un lavoratore non firma la dichiarazione, perché ad esempio non presenta tutte le caratteristiche indicate in dichiarazione, in quanto dovremo provvedere ad escludere detto lavoratore dall’erogazione del bonus.
L’indennità in parola è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’Istituto.
Pertanto, la stessa va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelanti quali, ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali, fermo restando il rispetto del limite dell’imponibile di 1.538 euro.
Diversamente, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
La misura spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, perciò il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro deve presentare la dichiarazione di cui sopra ad uno solo dei datori di lavoro interessati, il quale provvederà al pagamento dell’indennità.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro, a ciascun datore di lavoro interessato viene comunicata la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente.
L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, è suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che hanno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, sono tenuti alla restituzione
I datori di lavoro compenseranno sui contributi inerenti la mensilità di competenza di novembre 2022 quanto erogato ai dipendenti aventi diritto.