La Legge Finanziaria per il 2024 ha riconosciuto, in via eccezionale, anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ed in continuità con quanto disposto dal (Decreto Lavoro) DL 48/2023, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale (arrivando al 7%), a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Sì, sottolinea altresì che, rispetto alla misura agevolata prevista per il 2022 dalla legge di Bilancio, per il 2024, ai fini del calcolo, i massimali mensili di riferimento – Euro 2.692,00 e Euro 1.923,00 euro – dovranno essere considerati al netto del rateo di tredicesima ovvero che l’importo della tredicesima non rileverà per la quantificazione della retribuzione imponibile considerata come limite di spettanza dell’esonero e la stessa tredicesima non beneficia della riduzione contributiva.